Pier Carlo Sommo
Nel generale dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla tutela personale, il tema della legittima difesa è da tempo al centro dell’attenzione. Il caso di Milano Rogoredo del poliziotto che ha ucciso uno spacciatore che lo minacciava con la riproduzione di una pistola vi è stata grande eco mediatica, con una collaterale pioggia di imprecisioni dovute a ignoranza, e qualche volta a malafede.
Prima di tutto è stupefacente che il magistrato abbia aperto il fascicolo d’indagine per “omicidio volontario” e non per “eccesso colposo di legittima difesa”. La casistica rileva parecchi casi similari accaduti in precedenza, in genere dovuti alla stupidità o ignoranza di chi minaccia con un’arma finta chi porta un’arma vera in una situazione difficile.
In questi casi si verifica la condizione di legittima difesa putativa, una figura che riguarda i casi in cui una persona reagisce credendo, erroneamente, di trovarsi in grave pericolo. È un istituto chiaramente previsto dal codice penale italiano. La legittima difesa “reale”, disciplinata dall’articolo 52 del codice penale, presuppone l’esistenza di un pericolo attuale e ingiusto e una reazione necessaria e proporzionata.
Diverso è il caso della legittima difesa putativa, prevista dall’articolo 59, quarto comma, del codice penale. Qui il pericolo non esiste oggettivamente, ma la persona crede in buona fede di doversi difendere, ma questa convinzione si fonda su una percezione sbagliata della realtà. Il classico esempio, sempre citato, è proprio l’agire per difesa contro una pistola che si crede vera ma è un giocattolo. La legittima difesa putativa differisce dall’eccesso colposo dal fatto che nella legittima difesa putativa il pericolo non esiste, mentre nell’eccesso colposo il pericolo esiste, ma la reazione è sproporzionata.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che non basta un semplice timore soggettivo, perché si possa parlare di legittima difesa putativa, l’errore deve essere:
- Concreto, cioè fondato su elementi di fatto reali; vi sia un pericolo immaginato ma credibile.La situazione di pericolo non è attuale, ma l’agente la suppone erroneamente per un errore di fatto.
- Fondamento oggettivo (Errore scusabile):L’erronea convinzione deve basarsi su elementi concreti (es. qualcuno che punta un arma giocattolo o un oggetto simile a un’arma)
- Ragionevole, tale da poter trarre in inganno una persona media nelle stesse circostanze;
- Non meramente immaginario o emotivo. Non è legittima difesa se basata su pura fantasia o paura irragionevole
- Valutazione dei fatti: Se l’errore è giustificabile, l’azione non è punibile.

In sostanza, il giudice valuta se, in quella situazione, anche un altro soggetto avrebbe potuto ragionevolmente credere di trovarsi in pericolo.
Importante è la natura dell’errore. Se l’errore è incolpevole, la scriminante può escludere la punibilità. Ma se l’errore è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia, può residuare una responsabilità a titolo di colpa, qualora il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo. In questi casi, la legittima difesa putativa non giustifica pienamente la condotta, ma può incidere sulla qualificazione giuridica e sulla misura della responsabilità.
La legittima difesa putativa si colloca in una zona grigia tra percezione soggettiva e valutazione oggettiva. Il diritto penale non tutela il “semplice spavento”, ma riconosce che, in situazioni di tensione o pericolo apparente, l’errore umano può essere comprensibile.
Nel 1977 un famoso calciatore della Lazio entrò in una gioielleria (senza armi) simulando per scherzo un tentativo di rapina, il gioielliere reagì con una pistola uccidendolo. Il tribunale di Roma assolse il gioielliere per “aver sparato per legittima difesa putativa”. A Napoli negli ultimi anni due giovani rapinatori che avevano utilizzato armi finte senza tappo rosso sono stai uccisi dalle forze dell’Ordine, la magistratura ha sempre applicato “la legittima difesa putativa”.

Nel caso di Milano la situazione è chiara la vittima ha minacciato l’agente di polizia con una pistola replica a salve che, secondo l’art. 5 L. 110/1975, devono avere il tappo rosso, in una situazione di tensione e nell’oscurità. Purtroppo, se private del tappo o nell’oscurità le repliche di armi sono pressoché identiche ad un’arma vera. Per cui la questione è chiarissima.
Il discorso potrebbe concludersi qui, per quanto mi riguarda vorrei spostarmi sull’esperienza personale. Sono giornalista ma ho una laurea in Giurisprudenza, e ho fatto pratica legale per parecchi anni. Tra i miei docenti all’Università di Torino ho annoverato, per la procedura penale il prof. Giovanni Conso e per il diritto penale il prof. Carlo Federico Grosso, giuristi di chiara fama. Il prof. Grosso poi ha scritto un trattato sulla legittima difesa che fa scuola da decenni ed è chiarissimo sulla materia. Secondo elemento personale ho prestato servizio come sottufficiale nell’Esercito negli “anni di piombo” e mi è capitato molte volte di essere di servizio di vigilanza armata, di giorno e notte. Se fossi stato minacciato con un’arma avrei immediatamente, senza esitazioni, aperto il fuoco, di certo non avrei chiesto se era vera o finta. Troppe volte chi parla non ha avuto esperienza diretta e autentico timore per la propria incolumità.
Se la giustizia funziona, ed è diritto e non un’opinione, il caso di Milano dovrebbe concludersi rapidamente perché il fatto non sussiste. Il protrarsi della questione è estremamente nocivo a tutti. Inoltre l‘opinione pubblica ha diritto alla chiarezza sulla questione, sul piano tecnico e giuridico, che è poi anche un dovere dei media e perno della deontologia dei giornalisti.


